Art. 31.
(Diritti di informazione, consultazione
e partecipazione).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e consultati in ogni fase di mutamento dell'assetto occupazionale e organizzativo dell'impresa, in particolare in occasione dei processi di ristrutturazione, dei trasferimenti d'azienda e dei licenziamenti collettivi.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno diritto di essere informati e consultati in tutte le materie previste dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'Unione europea.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto di essere resi partecipi, tramite i loro rappresentanti sindacali, delle decisioni adottate nell'ambito della società

 

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europea, di cui alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, recepita con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
      4. I diritti di informazione, consultazione e partecipazione si esercitano nelle forme individuate prioritariamente dalla contrattazione collettiva.